Art. 10

Sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati membri 1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 40 % dell’importo stanziato nell’ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione. 2.   Il sostegno operativo è fornito se lo Stato membro interessato soddisfa le seguenti condizioni: a) conformità all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti; b) conformità agli obiettivi del programma nazionale; c) rispetto delle norme comuni dell’Unione, al fine di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri ed evitare duplicazioni, frammentazione e inefficienza dei costi nel settore del controllo delle frontiere. 3.   A tal fine, prima dell’approvazione del programma nazionale, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di chiedere un sostegno operativo tenendo conto, ove pertinente, delle relazioni di valutazione Schengen. Le conclusioni della Commissione sono oggetto di uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato. A seguito di tali discussioni, l’approvazione, da parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell’ambito del programma nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell’erogazione del sostegno finanziario. 4.   Il sostegno operativo si concentra su specifici compiti e/o servizi e si orienta al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’allegato III. Il sostegno comprende il rimborso integrale dei costi sostenuti per svolgere i compiti e/o servizi definiti nel programma nazionale, entro i limiti finanziari stabiliti dal programma e il massimale di cui al paragrafo 1. 5.   Il sostegno operativo è oggetto di monitoraggio e scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato relativamente alla situazione di partenza nello Stato membro, agli obiettivi generali e specifici da realizzare e agli indicatori per misurare i progressi compiuti. 6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione della presente disposizione e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati membri (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/515) — Testo vigente | Portale Normativo