Art. 11

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

In vigore dal 16 apr 2014
Sostegno operativo per il regime di transito speciale 1.   Lo strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio. 2.   Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non sono superiori a 154 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania. 3.   Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o per altre finalità. Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari: a) investimenti infrastrutturali; b) formazione del personale addetto all’attuazione del regime di transito speciale; c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime di transito speciale. 4.   I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono calcolati sulla base del livello dei diritti di rilascio dei visti e dell’esenzione dal pagamento di tali diritti stabilita dall’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa (30), nei limiti del quadro finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5.   La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza e/o sul funzionamento del regime di transito speciale. 6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione della presente disposizione e di eventuali provvedimenti finanziari o di altra natura pratica, da adottare tra la Lituania e la Commissione, al fine di conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   Per garantire il corretto funzionamento del regime di transito speciale la Commissione può adottare specifiche disposizioni relative al pagamento intermedio in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 514./2014.
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