Art. 16

Assistenza tecnica

In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza tecnica 1.   Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente, nel limite di 1,7 milioni di EUR, all’assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014. 2.   Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 non supera il 5 % dell’importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 500 000 EUR.
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Assistenza tecnica (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/515) — Testo vigente | Portale Normativo