Art. 427

Elementi che forniscono un finanziamento stabile

In vigore dal 26 giu 2013
Elementi che forniscono un finanziamento stabile 1.   Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all', paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all', paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile: a) i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso; i) strumenti di capitale di classe 1; ii) strumenti di capitale di classe 2; iii) altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore; b) le seguenti passività non incluse alla lettera a): i) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all', paragrafo 1; ii) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all', paragrafo 2; iii) depositi ammissibili al trattamento di cui all', paragrafi 3 e 4; iv) dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell', paragrafo 2; v) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all', paragrafo 3, lettera b); vi) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all', paragrafo 3, lettera d); vii) importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari; viii) tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari; ix) separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell', punto 3: — garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'; — garantite da qualunque altra attività; x) passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all', paragrafi 4 o 5, o di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE; xi) le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a): — passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva di un anno o superiore; — passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva inferiore ad un anno; xii) altre passività. 2.   Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento: a) entro tre mesi; b) tra tre e sei mesi; c) tra sei e nove mesi; d) tra nove e dodici mesi; e) dopo dodici mesi.
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Art. 427 Regolamento (UE) 2013/575 — Elementi che forniscono un finanziamento stabile | Portale Normativo