Art. 428

Elementi che richiedono il finanziamento stabile

In vigore dal 26 giu 2013
Elementi che richiedono il finanziamento stabile 1.   A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile: a) attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all', suddivise per tipo di attività; b) i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a): i) attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'; ii) attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'; iii) altre attività; c) titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta; d) altri titoli di capitale; e) l'oro; f) altri metalli preziosi; g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono: i) persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership; ii) PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all', paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR; iii) emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico; iv) clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari; v) clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari; h) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono: i) garantiti da immobili non residenziali; ii) garantiti da immobili residenziali; iii) compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all', paragrafo 4 o 5, o da obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE; i) crediti da derivati; j) qualsiasi altra attività; k) linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" ai sensi dell'allegato I. 2.   Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all', paragrafo 2.
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Art. 428 Regolamento (UE) 2013/575 — Elementi che richiedono il finanziamento stabile | Portale Normativo