Art. 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo del coefficiente di leva finanziaria 1.   Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2.   Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre. 3.   Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1. 4.   La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione di tutte le attività ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3. Se gli enti includono un soggetto del settore finanziario nel quale detengono investimenti significativi conformemente all' nel loro consolidamento conformemente alla disciplina contabile applicabile, ma non nel loro consolidamento prudenziale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, essi determinano il valore dell'esposizione per quanto riguarda gli investimenti significativi non conformemente al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, ma come l’importo che si ottiene moltiplicando l'importo definito alla lettera a) del presente comma per il fattore di cui alla lettera b) del presente comma: a) la somma dei valori di tutte le esposizioni del soggetto del settore finanziario nel quale sono detenuti investimenti significativi; b) per tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, l'importo totale degli elementi non dedotti a norma dell' e dell', paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo complessivo di tali elementi. 5.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività conformemente ai seguenti principi: a) il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, significa il valore dell'esposizione conformemente all', paragrafo 1, prima frase; b) garanzie reali fisiche o finanziarie, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività; c) la compensazione di prestiti con depositi non è permessa. 6.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui all'. Per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, gli enti tengono conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'. 7.   In deroga al paragrafo 6, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all' per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II, punti 1 e 2, solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri stabiliti all'. 8.   Gli enti, al momento di determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti, applicano i principi fissati all', paragrafo 2, a tutti i loro derivati su crediti e non solo a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione. 9.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione, incluse quelle fuori bilancio, conformemente all', paragrafi da 1 a 3, e all', e tengono conto degli effetti degli accordi quadro di compensazione, tranne gli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, conformemente all'. 10.   Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, ad eccezione degli elementi di cui ai paragrafi 6 e 9 del presente articolo, conformemente all', paragrafo 1, con le seguenti modifiche ai fattori di conversione elencati in detto articolo: a) il fattore di conversione che deve essere applicato all'importo nominale per linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, di cui all'allegato I, punto 4, lettere a) e b), è del 10 %; b) il fattore di conversione per gli elementi fuori bilancio a rischio medio/basso relativi ai finanziamenti al commercio di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), e per gli elementi fuori bilancio relativi ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), punto i), è del 20 %; c) il fattore di conversione per gli elementi fuori bilancio a rischio medio relativi ai finanziamenti al commercio di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), e al punto 2, lettera b) punto i), e per gli elementi fuori bilancio relativi ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), punto ii), è del 50 %; d) il fattore di conversione per tutti gli altri elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è del 100 %. 11.   Se i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale contabilizzano le attività fiduciarie nel bilancio conformemente all' della direttiva 86/635/CEE, tali attività possono essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, purché esse rispettino i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nel principio contabile internazionale (IAS) 39, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, e, se del caso, i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nel principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 10, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
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