Art. 52
Strumenti aggiuntivi di classe 1
In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti aggiuntivi di classe 1
1. Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
gli strumenti sono emessi e versati;
b)
gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:
i)
l'ente o le sue filiazioni;
ii)
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c)
l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d)
gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
e)
gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i)
l'ente o le sue filiazioni;
ii)
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii)
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv)
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v)
la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
vi)
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);
f)
gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
g)
gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;
h)
se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;
i)
gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all' sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 4;
j)
le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, ad eccezione dei seguenti casi:
i)
liquidazione dell'ente;
ii)
operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l';
k)
l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;
l)
le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
i)
provengono da elementi distribuibili;
ii)
il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
iii)
le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
iv)
l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
v)
l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
m)
gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;
n)
le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
o)
le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
p)
quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
i)
gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
ii)
i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell', paragrafo 3, purché abbiano rango pari.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
la forma e la natura degli incentivi al rimborso;
b)
la natura di un eventuale aumento dell'importo del capitale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di riduzione dell'importo del capitale a titolo temporaneo;
c)
le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:
i)
accertamento di un evento attivatore;
ii)
aumento dell'importo del capitale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di riduzione dell'importo del capitale a titolo temporaneo;
d)
le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
e)
l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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