Art. 129
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
1. Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, le obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) soddisfano i criteri di cui al paragrafo 7 e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:
a)
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;
b)
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all', paragrafi 1 o 2, o all', paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
c)
esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a cento giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.
d)
prestiti garantiti da:
i)
immobili residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o
ii)
quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.
e)
prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all' che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. Non è iscritta alcuna ipoteca allorché il prestito è concesso sull'immobile residenziale, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;
f)
prestiti garantiti da:
i)
immobili non residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o
ii)
quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.
Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
g)
prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.
Ai fini del primo comma, lettera c), lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tali lettere.
Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.
2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.
3. Per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all' e le regole di valutazione di cui all', paragrafo 1.
4. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'.
Tabella 6a
Classe di merito di credito
1
2
3
4
5
6
Fattore di ponderazione del rischio
10 %
20 %
20 %
50 %
50 %
100 %
5. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
a)
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;
b)
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;
c)
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;
d)
se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.
6. Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.
7. Le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, purché l'ente che investe in obbligazioni garantite possa dimostrare alle autorità competenti:
a)
di ricevere informazioni sul portafoglio almeno per quanto riguarda:
i)
il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere,
ii)
la distribuzione geografica e il tipo di attività a copertura del prestito, l'entità del prestito, il tasso di interesse e i rischi valutari,
iii)
la struttura delle scadenze delle attività a copertura del prestito e delle obbligazioni garantite, e
iv)
la percentuale di prestiti scaduti da più di novanta giorni.
b)
che l'emittente mette a disposizione dell'ente le informazioni di cui alla lettera a) almeno su base semestrale.
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