Art. 426

Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità A seguito dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per specificare il requisito di liquidità conformemente all', l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare le condizioni di cui all', paragrafo 1, all', ad eccezione dei paragrafi 8, 9 e 10 di tale articolo, e all' allo scopo di tenere conto delle norme convenute a livello internazionale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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