Art. 421

Deflussi sui depositi al dettaglio

In vigore dal 26 giu 2013
Deflussi sui depositi al dettaglio 1.   Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia: a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o b) detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio. 2.   Gli enti moltiplicano altri depositi al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10 %. 3.   Tenendo conto del comportamento dei depositanti locali comunicato dalle autorità competenti, l'ABE emana orientamenti entro il 1o gennaio 2014 sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 relativamente all'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi e alle definizioni di tali prodotti ai fini del presente titolo. Tali orientamenti tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato. 4.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella prevista in detti paragrafi, se tale percentuale è prevista da obblighi di segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi. 5.   Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente: a) entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o b) per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.
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Art. 421 Regolamento (UE) 2013/575 — Deflussi sui depositi al dettaglio | Portale Normativo