Art. 423

Deflussi aggiuntivi

In vigore dal 26 giu 2013
Deflussi aggiuntivi 1.   Le garanzie reali diverse dalle attività di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %. 2.   Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro trenta giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. Le autorità competenti, se considerano tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondenti al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti. 3.   L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le condizioni di applicazione in relazione alla nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti. 5.   L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente a quanto segue: a) le garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento; b) le garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte; c) le garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell' sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell' senza il consenso dell'ente. 6.   I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell' ma, se del caso, saranno soggetti alle disposizioni del presente articolo.
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Art. 423 Regolamento (UE) 2013/575 — Deflussi aggiuntivi | Portale Normativo