Art. 416

Segnalazioni sulle attività liquide

In vigore dal 26 giu 2013
Segnalazioni sulle attività liquide 1.   Gli enti segnalano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3: a) contanti ed esposizioni verso le banche centrali nella misura in cui tali esposizioni possono essere ritirate in qualsiasi momento in periodi di stress. Per quanto riguarda i depositi presso le banche centrali le autorità competenti e le banche centrali mirano a raggiungere un'intesa comune relativa alla misura in cui le riserve minime possono essere ritirate in periodi di stress; b) altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime; c) attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da: i) le amministrazioni centrali di uno Stato membro, di una regione con autonomia fiscale in grado applicare e riscuotere tasse o di un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide; ii) le banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico; iii) la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo; iv) il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità; d) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate; e) linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza; f) se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all', paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all', nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide. In attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all', gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all', paragrafi 3, 4 e 5, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano a tal fine criteri trasparenti e obiettivi, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all', paragrafi 3, 4 e 5. 2.   I seguenti elementi non sono considerati attività liquide: a) attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni: i) sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all', paragrafo 4 o 5, o strumenti garantiti da attività, se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all', paragrafi 3, 4 e 5; ii) sono obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i); iii) l'ente creditizio è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e tale amministrazione ha l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono esplicitamente garantiti dall'amministrazione; o il 90 % almeno dei prestiti concessi dall'ente è direttamente o indirettamente garantito da questa amministrazione e gli attivi sono prevalentemente impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di tale amministrazione; b) attivi forniti all'ente come garanzia nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e di finanziamento garantito da titoli, detenuti dall'ente solo come strumenti di attenuazione del rischio di credito e che non sono utilizzabili giuridicamente e contrattualmente dall'ente; c) attività emesse da: i) un'impresa di investimento; ii) un'impresa di assicurazione; iii) una società di partecipazione finanziaria; iv) una società di partecipazione finanziaria mista; v) qualsiasi altra entità che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale. 3.   Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti: a) sono non vincolate o disponibili in un aggregato di garanzie da utilizzare per l'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non finanziate disponibili per l'ente; b) non sono emesse dall'ente stesso o dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o dalla società di partecipazione finanziaria madre; c) il loro prezzo è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il loro prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici; d) sono garanzie ammissibili per operazioni di finanziamento ordinarie della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo, se le attività liquide sono detenute per soddisfare i deflussi di liquidità nella valuta di detto paese terzo; e) sono quotate in borse valori riconosciute o, per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici sono negoziabili su mercati approvati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. Le condizioni di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, letterae). Le condizioni di cui al primo comma, lettera d), non si applicano nel caso di attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale. Nel caso di attività liquide denominate in valute di paesi terzi, questa deroga si applica unicamente se le autorità competenti del paese terzo applicano la stessa deroga o una equivalente. 4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all' e conformemente all paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalano: a) anche altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all', paragrafi 3, 4 e 5; b) altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all', paragrafi 3, 4 e 5; c) altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all', paragrafi 3, 4 e 5. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, terzo comma. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al terzo comma, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 3, secondo comma, se le autorità competenti hanno applicato tale trattamento prima del 1o gennaio 2014 6.   Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all', paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di valuta. L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all', paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non ritenga che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all', paragrafo 4, prima frase, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide. 7.   Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile alla riserva di attività liquide, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di trenta giorni di calendario. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 6, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di trenta giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.
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Art. 416 Regolamento (UE) 2013/575 — Segnalazioni sulle attività liquide | Portale Normativo