Art. 422
Deflussi su altre passività
In vigore dal 26 giu 2013
Deflussi su altre passività
1. Gli enti moltiplicano per lo 0 % le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.
2. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all', punto 3, per:
a)
0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all' se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all';
b)
100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all' se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all';
c)
100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all', fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);
d)
25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all' e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;
e)
0 % se il prestatore è una banca centrale.
3. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:
a)
dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi;
b)
nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all', paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un'altra entità partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale
c)
dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
d)
dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;
per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25 % negli altri casi.
I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all', paragrafo 1, lettera f), sono moltiplicati per un tasso di deflusso de 100 %.
4. I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Essi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e l'ente dispone di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.
In attesa di una definizione uniforme della "relazione operativa consolidata" di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di "relazione operativa consolidata" in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte di trenta giorni senza compromettere il loro funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti seguono per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.
5. Gli enti moltiplicano per il 40 % le passività risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari nella misura in cui non sono disciplinati dai paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % l'importo di tali passività coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
6. Gli enti tengono conto dei deflussi e degli afflussi attesi nel corso dell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100 % nel caso di un deflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'.
7. Gli enti segnalano separatamente altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
8. Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il depositante è:
i)
l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;
ii)
collegato all'ente da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
iii)
un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 7;
iv)
l'ente centrale o un membro di una rete conforme all', paragrafo 2, lettera d);
b)
vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi trenta giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
c)
un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante in deroga all';
d)
l'ente e il depositante sono stabiliti nello stesso Stato membro.
9. Ove sia applicato l', paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettera d). In tal caso è necessario soddisfare altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'. Se l'applicazione di tale minore deflusso è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all', paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per applicare tale minore deflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 9.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo commaconformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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