Art. 419

Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

In vigore dal 26 giu 2013
Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide 1.   L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all', paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione. 2.   Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall' supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe: a) in deroga all', lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi; b) per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi trenta giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili. 3.   Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2 sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Il fabbisogno giustificato degli enti è valutato tenendo conto della loro capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 419 Regolamento (UE) 2013/575 — Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide | Portale Normativo