Art. 15
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento
In vigore dal 26 giu 2013
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre del presente regolamento e del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all', paragrafo 2;
b)
tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1;
c)
ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell' su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale primario di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;
d)
ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene un capitale minimo, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, tale da coprire la somma dei seguenti elementi:
i)
la somma l'interovalore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all', paragrafo 1, lettere h) e i), all', paragrafo 1, lettere c) e d) e all', paragrafo 1, lettere c) e d), in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati; e
ii)
l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;
e)
il gruppo non comprende enti creditizi.
Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali facenti parte del gruppo.
2. Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti in materia di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione del risparmio e alle società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito in materia di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione del risparmio e le società strumentali di paesi terzi è un requisito nozionale in materia di fondi propri.
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