Art. 96

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all', paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE 1.   Ai fini dell', paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all', paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo: a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti; b) imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti: i) che non detengono denaro o titoli della clientela; ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio; iii) che non hanno clienti esterni; iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione. 2.   Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi: a) elementi di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l', paragrafo 4; b) l'importo di cui all' moltiplicato per 12,5. 3.   Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE
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Art. 96 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE | Portale Normativo