Art. 96
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all', paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
1. Ai fini dell', paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all', paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
b)
imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i)
che non detengono denaro o titoli della clientela;
ii)
che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
iii)
che non hanno clienti esterni;
iv)
per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.
2. Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:
a)
elementi di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l', paragrafo 4;
b)
l'importo di cui all' moltiplicato per 12,5.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE
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