Art. 98

Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata 1.   Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l' a livello consolidato come segue: a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all', paragrafo 2; b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria, a seconda del caso. 2.   Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l' su base consolidata come segue: a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all', paragrafo 2; b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.
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Art. 98 Regolamento (UE) 2013/575 — Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata | Portale Normativo