Art. 100

Requisiti di segnalazione aggiuntivi

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti di segnalazione aggiuntivi Gli enti segnalano alle autorità competenti, almeno in forma aggregata, il livello dei loro contratti di vendita con patto di riacquisto, delle loro operazioni di concessione di titoli in prestito e tutte le forme di gravame sulle attività. L'ABE include queste informazioni nelle norme tecniche di attuazione per la segnalazione di cui all', paragrafo 5.
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Art. 100 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti di segnalazione aggiuntivi | Portale Normativo