Art. 95

Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento 1.   Ai fini dell', paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2. 2.   Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra: a) la somma degli elementi di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l', paragrafo 4; b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'. Le imprese di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all', paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma. Le autorità competenti possono fissare requisiti in materia di fondi propri per le imprese di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti in materia di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE. 3.   Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE
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