Art. 94

Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

In vigore dal 26 giu 2013
Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione 1.   Gli enti possono sostituire il requisito patrimoniale di cui all', paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti entrambe le seguenti condizioni: a) non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR; b) non superi in nessun momento il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR. 2.   Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli enti applicano quanto segue: a) gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti; b) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte. 3.   Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla successiva data di riferimento per le segnalazioni.
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Art. 94 Regolamento (UE) 2013/575 — Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione | Portale Normativo