Art. 28
Strumenti del capitale primario di classe 1
In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti del capitale primario di classe 1
1. Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione dell'ente;
b)
gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
c)
gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:
i)
hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell' della direttiva 86/635/CEE;
ii)
sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;
iii)
sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;
d)
gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;
e)
gli strumenti sono perpetui;
f)
il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:
i)
la liquidazione dell'ente;
ii)
operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l';
g)
le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all', se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;
h)
gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:
i)
non vi sono trattamenti di distribuzione preferenziali in merito all'ordine di pagamento delle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
ii)
le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili;
iii)
le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all';
iv)
il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all';
v)
le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;
vi)
il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
vii)
l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
i)
rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti del capitale primario di classe 1 assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;
j)
gli strumenti sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
k)
gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango, è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all';
l)
gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i)
l'ente o le sue filiazioni;
ii)
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii)
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv)
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v)
la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
vi)
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con gli enti di cui ai punti da i) a v);
m)
gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei crediti a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione.
La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell', paragrafo 3, purché abbiano pari rango.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte anche in caso di riduzione permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una riduzione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una riduzione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
3. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto iii), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che lo strumento paghi un multiplo di dividendo, purché tale multiplo di dividendo non gravi in modo sproporzionato sui fondi propri.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), punto i), la distribuzione differenziata riflette unicamente diritti di voto differenziati. A tale riguardo, distribuzioni più alte si applicano soltanto a strumenti del capitale primario di classe 1 con minor numero di diritti di voto o senza diritti di voto.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;
b)
se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri;
c)
il significato di "distribuzioni preferenziali".
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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