Art. 26

Elementi del capitale primario di classe 1

In vigore dal 26 giu 2013
Elementi del capitale primario di classe 1 1.   Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti: a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all' o, ove applicabile, all'; b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a); c) utili non distribuiti; d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate; e) altre riserve; f) fondi per rischi bancari generali. Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso; b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili. Una verifica degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile. 3.   Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all' o, ove applicabile, all'. Per quanto riguarda le emissioni successive al 31 dicembre 2014 gli enti classificano gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti, che possono consultare l'ABE. Per quanto concerne gli strumenti di capitale, ad eccezione degli aiuti di Stato, che l'autorità competente ritiene classificabili come strumenti di capitale primario di classe 1, ma riguardo ai quali l'ABE reputa materialmente complesso accertare il rispetto dei criteri di cui all' o, ove applicabile, all', le autorità competenti illustrano le loro motivazioni all'ABE. Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale di ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 1 febbraio 2015 per la prima volta. L'ABE può, dopo il processo di revisione di cui all' e quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all' o, ove applicabile, all', decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo 31 dicembre 2014 e può diffondere una comunicazione in merito. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo