Art. 36
Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Gli enti detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1:
a)
le perdite relative all'esercizio in corso;
b)
i beni immateriali;
c)
le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura;
d)
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli ;
e)
le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente;
f)
gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
g)
gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
h)
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
i)
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;
j)
l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all' che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;
k)
l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:
i)
partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
ii)
posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), e all';
iii)
operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all', paragrafo 3;
iv)
posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all', paragrafo 8;
v)
esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all', paragrafo 4;
l)
qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle detrazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative detrazioni di cui all', lettere a), c), d) e f), e all', lettere a), c) e d).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010
(26), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all' di tale direttiva che devono essere detratti dai seguenti elementi dei fondi propri:
a)
elementi del capitale primario di classe 1;
b)
elementi aggiuntivi di classe 1;
c)
elementi di classe 2.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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