Art. 14

Applicazione dei requisiti di cui alla parte cinque su base consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Applicazione dei requisiti di cui alla parte cinque su base consolidata 1.   Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui alla parte cinque su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni. 2.   Nell'applicare l' su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all' se i requisiti di cui agli o 406 non sono rispettati al livello di un'entità stabilita in un paese terzo inclusa nel consolidamento ai sensi dell', nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo. 3.   Gli obblighi derivanti dalla parte cinque riguardanti filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della parte cinque è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2013/575 — Applicazione dei requisiti di cui alla parte cinque su base consolidata | Portale Normativo