Art. 12

Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento

In vigore dal 26 giu 2013
Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2013/575 — Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento | Portale Normativo