Art. 12
Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento
In vigore dal 26 giu 2013
Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento
Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.
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