Art. 10
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
In vigore dal 26 giu 2013
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;
b)
la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
c)
la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE
2. Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.
Storico versioni
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