Art. 8

Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

In vigore dal 26 giu 2013
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale 1.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate: a) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei; b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti; c) gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza; d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c). Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare. 2.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. 3.   Se gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all', e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi: a) la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all' della direttiva 2013/36/UE in tutto il sottogruppo di liquidità unico; b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel sottogruppo di liquidità unico; c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei; d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei; e) condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti; f) una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga. 4.   Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all', paragrafo 7, lettera b), purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all', paragrafo 7, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all', paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga alla parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico. 5.   Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l' della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del sottogruppo di liquidità unico e derogare all'applicazione, su base individuale, dell' della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.
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