Art. 21
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
In vigore dal 26 giu 2013
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
1. In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure di una filiazione su base subconsolidata di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta in merito al rispetto delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), individuando un singolo sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'.
La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.
La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.
2. In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.
Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all', lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.
3. Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE in caso di disaccordo circa le condizioni di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a d). In tal caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all', lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.
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