Art. 9

Metodo di consolidamento individuale

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo di consolidamento individuale 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l', paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell', paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente impresa madre. 2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre. 3.   Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2013/575 — Metodo di consolidamento individuale | Portale Normativo