Art. 86

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

In vigore dal 26 giu 2013
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato Fatto salvo l', paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato.
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Art. 86 Regolamento (UE) 2013/575 — Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato | Portale Normativo