Art. 87

Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

In vigore dal 26 giu 2013
Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati 1.   Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b): a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti: i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli , ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all' e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi; ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli , ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all' e a ulteriori requisiti di vigilanza locali dei paesi terzi in materia di fondi propri; b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni, gli utili non distribuiti e altre riserve. 2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’, paragrafo 1. Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all', paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati. 3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all', gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
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Art. 87 Regolamento (UE) 2013/575 — Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati | Portale Normativo