Art. 89
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
In vigore dal 26 giu 2013
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
1. Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:
a)
un soggetto del settore finanziario;
b)
un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti:
i)
l’estensione diretta dell'attività bancaria;
ii)
servizi ausiliari dell'attività bancaria;
iii)
leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.
2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
i)
l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
ii)
l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
b)
le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:
a)
le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;
b)
le attività ausiliarie dell'attività bancaria;
c)
attività analoghe.
Tali orientamenti sono adottati in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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