Art. 89 · Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Art. 89

Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

In vigore dal 26 giu 2013
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario 1.   Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3: a) un soggetto del settore finanziario; b) un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti: i) l’estensione diretta dell'attività bancaria; ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria; iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe. 2.   L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3. 3.   Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente; b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi. Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b). 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti: a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria; b) le attività ausiliarie dell'attività bancaria; c) attività analoghe. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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