Art. 81

Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato

In vigore dal 26 giu 2013
Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato 1.   Le partecipazioni di minoranza comprendono la somma degli strumenti di capitale primario di classe 1, delle riserve sovrapprezzo azioni connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la filiazione è: i) un ente; ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2; c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2. 2.   Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerate capitale primario di classe 1 consolidato.
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Art. 81 Regolamento (UE) 2013/575 — Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato | Portale Normativo