Art. 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili

In vigore dal 26 giu 2013
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la filiazione è: i) un ente; ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2; c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
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Art. 82 Regolamento (UE) 2013/575 — Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili | Portale Normativo