Art. 83
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
In vigore dal 26 giu 2013
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
1. Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
b)
gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1;
c)
gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all';
d)
l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all', paragrafo 1, o all', a seconda del caso.
Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di "minimo" e "non significativo" di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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