Art. 80
Revisione continua della qualità dei fondi propri
In vigore dal 26 giu 2013
Revisione continua della qualità dei fondi propri
1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all' o, ove applicabile, all'.
Le autorità competenti trasmettono senza indugio, su richiesta dell'ABE, tutte le informazioni che quest'ultima ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all'ABE di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione.
2. La notifica contiene quanto segue:
a)
una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;
b)
un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;
c)
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:
a)
sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
b)
modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
c)
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
4. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche.
Storico versioni
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