Art. 82
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili
In vigore dal 26 giu 2013
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la filiazione è:
i)
un ente;
ii)
un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE
b)
la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c)
tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Storico versioni
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