Art. 104

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

In vigore dal 26 giu 2013
Inclusione nel portafoglio di negoziazione 1.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all' e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell', paragrafo 1, punto 86, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici. 2.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno: a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri; b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way); c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado: i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione; ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi; iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello; d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti; e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine; f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading; g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.
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Art. 104 Regolamento (UE) 2013/575 — Inclusione nel portafoglio di negoziazione | Portale Normativo