Art. 103
Gestione del portafoglio di negoziazione
In vigore dal 26 giu 2013
Gestione del portafoglio di negoziazione
Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:
a)
l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;
b)
l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:
i)
quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione;
ii)
sono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
iii)
i negoziatori hanno facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
iv)
le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
v)
le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato ed è valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
vi)
procedure e controlli antifrode attivi;
c)
l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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