Art. 13

Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata 1.   Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata. Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli , su base individuale o subconsolidata. 2.   Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli , su base individuale o subconsolidata. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo. 4.   In caso di applicazione dell', l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L', paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.
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