Art. 66
Detrazioni dagli elementi di classe 2
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazioni dagli elementi di classe 2
Dagli elementi di classe 2 è detratto quanto segue:
a)
gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b)
gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
c)
l'importo applicabile determinato in conformità all' degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d)
gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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