Art. 66

Detrazioni dagli elementi di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazioni dagli elementi di classe 2 Dagli elementi di classe 2 è detratto quanto segue: a) gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti; b) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente; c) l'importo applicabile determinato in conformità all' degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti; d) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;
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Art. 66 Regolamento (UE) 2013/575 — Detrazioni dagli elementi di classe 2 | Portale Normativo