Art. 65

Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2 Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all' non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti: a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2; b) la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2013/575 — Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2 | Portale Normativo