Art. 62

Elementi di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Elementi di classe 2 Gli elementi di classe 2 sono costituiti da: a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'; b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a); c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2; d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3. Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.
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Art. 62 Regolamento (UE) 2013/575 — Elementi di classe 2 | Portale Normativo