Art. 153

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

In vigore dal 26 giu 2013
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali 1.   Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti: dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come i) se PD = 0, RW è 0 ii) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default: — dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all', paragrafo 1, RW è 0; — dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è ; dove la migliore stima della perdita attesa ("ELBE ") è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all', paragrafo 1, lettera h); iii) se 0 < PD < 1 dove N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); G (Z) = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z); R = il coefficiente di correlazione, è definita come b = fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come . 2.   Per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario, il coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato per 1,25. Per tutte le esposizioni verso soggetti finanziari non regolamentati, i coefficienti di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii) e al paragrafo 4, a seconda dei casi, sono moltiplicati per 1,25. 3.   L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli può essere adeguato sulla base della seguente formula: dove: PDpp = PD del fornitore della protezione. RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 1 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore. 4.   Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato. Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale. 5.   Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1: Tabella 1 Durata residua Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Inferiore a 2,5 anni 50  % 70  % 115  % 250  % 0  % Pari o superiore a 2,5 anni 70  % 90  % 115  % 250  % 0  % Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia. 6.   Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all', paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6. 7.   Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni che coprono le prime perdite ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB. 8.   Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'ECAI, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, escluse le esposizioni n-1 qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB. 9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 153 Regolamento (UE) 2013/575 — Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali | Portale Normativo