Art. 430
Obbligo di segnalazione
In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di segnalazione
1. Gli enti comunicano alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti conformemente all'. Le autorità competenti tengono conto di tali informazioni quando effettuano la revisione prudenziale di cui all' della direttiva 2013/36/UE
Gli enti comunicano inoltre alle autorità competenti le informazioni richieste ai fini della preparazione delle relazioni di cui all'.
Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute dagli enti all'ABE su richiesta di quest'ultima, per facilitare il riesame di cui all' .
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il modello uniforme di segnalazione, le istruzioni sull'utilizzo del modello, le frequenze e le date di segnalazione e le soluzioni IT ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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