Art. 431

Ambito di applicazione degli obblighi di informativa

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito di applicazione degli obblighi di informativa 1.   Gli enti pubblicano le informazioni indicate al titolo II, fatte salve le disposizioni di cui all'. 2.   L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e metodologie di cui al titolo III è subordinata alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni ivi indicate. 3.   Gli enti adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive dell'ente o riservate, ai sensi dell'. 4.   Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi della spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.
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Art. 431 Regolamento (UE) 2013/575 — Ambito di applicazione degli obblighi di informativa | Portale Normativo