Art. 433

Frequenza dell'informativa

In vigore dal 26 giu 2013
Frequenza dell'informativa Gli enti pubblicano le informazioni richieste dalla presente parte almeno su base annua. Le comunicazioni annuali sono pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio. Gli enti valutano la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui all' e all', lettere da c) a f), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il 31 dicembre 2014, orientamenti sulla valutazione da parte degli enti della necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui ai titoli II e III.
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Art. 433 Regolamento (UE) 2013/575 — Frequenza dell'informativa | Portale Normativo