Art. 435
Obiettivi e politiche di gestione del rischio
In vigore dal 26 giu 2013
Obiettivi e politiche di gestione del rischio
1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo, in particolare:
a)
le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;
b)
la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese informazioni sui suoi poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti;
c)
l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
d)
le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.
e)
una dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
f)
una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione.
2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali in relazione ai dispositivi di governo societario:
a)
il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione;
b)
la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di gestione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza;
c)
la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
d)
se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
e)
la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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